Se la salute non è garantita non si rieduca


L’evoluzione del sistema normativo all’interno dei penitenziari italiani segue il diritto penale e attualmente si basa sulla legge Gozzini del 1986. Creata per affermare la prevalenza della funzione rieducativa della reclusione attraverso un processo che prevede degli sconti di pena o dei bonus nel momento in cui il detenuto dia prova di buona condotta.

Dalla denuncia di Cesare Beccaria contro la tortura del 1760 al Codice Penale del ministro Giuseppe Zanardelli, passando attraverso il Codice Rocco del 1931, che prevedeva la presenza di un medico all’interno degli istituti penitenziari e introduceva il binomio punizione-premio: il percorso normativo che regolamenta la detenzione si è dunque evoluto e si è man mano orientato verso la tutela sanitaria e psichiatrica dei detenuti, mutando sensibilmente. Nel 1958 con la Magna Carta dell’Italia repubblicana si prevedeva il recupero sociale del condannato come fine della detenzione. La detenzione venne così interpretata e “modernizzata” nel luglio del 1975.

La legge 354 sull’Ordinamento del sistema penitenziario disciplinava la tutela dell’ordinato svolgersi della vita all’interno degli istituti penitenziari italiani e regolamentava l’organizzazione dei presidi sanitari negli istituti di pena. All’interno delle carceri però si aspettavano anche quelle strutture che potessero facilitare questo percorso. In questo senso il caso già citato della casa circondariale di Bolzano è emblematico. Il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, lo descrive come un luogo dove la rieducazione dei detenuti è più complicata perché non agevolata dalle strutture. «Dodici uomini stipati in un’unica cella – dice il senatore Berselli - con un bagno all’interno nascosto da una tendina e un cortile dove fare attività fisica talmente piccolo che c’è spazio solo per una porta da calcio».

In questa direzione anche le normative internazionali hanno contribuito alla moderna concezione della funzione rieducativa della pena. L’Unione Europea nel 1979 ha approvato lo Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, risoluzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1955 che prevede l’integrazione del detenuto nella società dopo un periodo di educazione in carcere. Questo tipo di riforma mira al miglioramento delle condizioni di vita dei carcerati e dovrebbe essere “integrato per quanto praticabile” da ogni Paese, dice il trattato ratificato il 20 ottobre 1955. Gli istituti penitenziari sono rappresentati così come luoghi in cui non si deve soltanto far scontare una condanna ma dove si può agire anche sull’aspetto sociale e caratteriale del detenuto.

Il passaggio che è già avvenuto in Italia dal 14 giugno di quest’anno per lo spostamento delle competenze sanitarie all’interno dei penitenziari dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. si muove in questo senso. Dal primo ottobre, sono nelle regioni non a statuto speciale, la tutela psico-sanitaria all’interno dei penitenziari è stata affidata al Servizio sanitario nazionale.

  • di Roberto Dupplicato

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