Come si apre una scuola straniera in Lombardia


In che modo si può aprire una scuola straniera, in Italia? Una domanda, questa, che le istituzioni verosimilmente si sentiranno porre sempre più spesso, considerata la crescita costante della presenza straniera nel nostro paese. Nell’anno scolastico 2005 gli studenti stranieri in Italia erano 430.000, quasi il 5% della popolazione scolastica totale. Un numero che cresce di circa 60/70.000 unità l’anno. Mentre fino a dieci anni fa gli studenti stranieri in Italia erano appena 50.000. Oggi, secondo le stime del Ministero della Pubblica Istruzione, dovrebbero essere quasi dieci volte tanto.

Il problema della multiculturalità nelle scuole pubbliche è diventato centrale, ed il Ministero da anni sta attuando diversi sforzi nel senso di una integrazione ben distribuita sul territorio, che rifiuti il concetto di assimilazione e promuova invece la logica della “inter-culturalità”. Per questo si è cercato di inserire al meglio gli studenti senza cittadinanza italiana nelle scuole pubbliche del paese, affinché non si creino comunità chiuse o ghetti etnico-culturali. Tuttavia, il problema può nascere laddove l’Italia non abbia stipulato degli accordi intergovernativi con i paesi di origine delle nuove comunità immigrate.

Comunità che il più delle volte vogliono comunque conservare la loro lingua (accanto a quella italiana) nella speranza di far ritorno, un giorno, nel proprio paese. Nel caso della scuola araba di via Ventura, ad esempio, si lamentava appunto la mancanza di un accordo culturale fra Italia ed Egitto, grazie al quale i titoli di studio acquisiti a Milano dai ragazzi potessero poi essere riconosciuti anche nel paese nordafricano. Di qui l’esigenza di una scuola straniera “privata”, nella quale accanto all’italiano si insegnasse l’arabo.

Oggi le prerogative di autorizzazione e vigilanza in materia di scuole straniere sono affidate agli Uffici scolastici regionali. Quindi ogni regione sceglie la propria normativa, tenuto conto anche della diversa incidenza territoriale del fenomeno (basti pensare che in Emilia Romagna gli studenti stranieri rappresentano il 9,5% della popolazione scolastica, mentre in Sicilia e Campania sono appena l’1%). In Lombardia gli alunni stranieri costituiscono circa l’8% del totale, e vengono per lo più da Marocco, Romania, Ecuador e Cina. Le scuole straniere non statali, però, sono solo 37, ed in gran parte si tratta di scuole di lingua a pagamento (frequentate soprattutto da italiani). L’Ufficio scolastico regionale ha stilato, il primo settembre di quest’anno, i principi in base ai quali concedere o negare loro l’autorizzazione, occupandosi in particolare delle scuole straniere che abbiano “rapporti con soggetti od enti extracomunitari”.

Queste ultime hanno infatti bisogno di una specifica autorizzazione e dello svolgimento di un’attività di vigilanza, attuata dallo stesso Ufficio scolastico regionale. I criteri cui l’ufficio deve attenersi a tal proposito sono diversi. Anzitutto, i programmi e le scelte adottate dalla scuola devono essere coerenti con i principi della Costituzione Italiana, con specifici interventi di educazione alla cittadinanza, alla convivenza e al rispetto di tutte le culture, italiana ed europea in particolare. Deve essere previsto un adeguato spazio per la lingua italiana e per i piani di studio italiani, mentre i riferimenti all’ordinamento scolastico del paese straniero devono essere documentati, anche con attestazioni delle autorità diplomatiche o consolari.

Devono poi essere rispettati il calendario scolastico italiano (niente doppi turni), e l’obbligo di esami annuali nelle scuole pubbliche italiane, cui possono seguire le necessarie prove previste dall’ordinamento scolastico straniero. La direzione ed i docenti devono inoltre conoscere entrambe le lingue in uso nella scuola (l’italiana e la straniera) ed essere in possesso almeno del permesso di soggiorno. Infine, per vigilare sul rispetto di questi (ed altri) requisiti, l’Ufficio scolastico regionale deve svolgere delle verifiche anche sotto forma di “visite ispettive”, da cui dipendono il rilascio dell’autorizzazione , la sua permanenza o la sua revoca. Contro diniego e revoca i rappresentanti della scuola possono eventualmente ricorrere presso il Tar (entro 60 giorni dalla notifica), o al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni). Ecco come si apre una scuola straniera, almeno in Lombardia.

  • di Maria Elena Scandaliato

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